Emendamento Boccadutri sui bitcoin: che confusione

(nota: il 24 gennaio 2014 Boccadutri ha annunciato al Corriere di aver ritirato l'emendamento)


Venerdì 17 gennaio 2014 nella storia dei bitcoin in Italia forse verrà ricordato come il giorno in cui il parlamento italiano iniziò ad occuparsi di bitcoin.
Sergio Boccadutri, deputato di SEL, posta il tweet:
"L'emendamento su #bitcoin che ho presentato al Piano #DestinazioneItalia #cashlesswayitalia #nocash"
con tanto di immagine del testo dell'emendamento proposto.
L'intento dichiarato è di "favorire lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione di nuove soluzioni e-commerce".
Ribadito anche dal comunicato stampa: "... al fine di agevolare la diffusione dei pagamenti elettronici".

Ma dalla lettura della proposta non è per niente chiaro come tale emendamento possa andare in tale direzione, sembrerebbe invece alimentare più dubbi, non solo rispetto all'obbiettivo dichiarato, ma anche sulla sua applicabilità.

Il primo dubbio è relativo al passaggio "Per le transazioni superiori in valore a 1.000 euro, effettuate a mezzo Bitcoin".
Se l'emendamento venisse applicato, dovrebbe essere stabilito come deve essere calcolato per legge il cambio bitcoin/euro. Sicuramente non sarà sufficiente utilizzare i cambi dei vari exchange che consentono la compravendita di bitcoin in euro quali la giapponese mtgox o kraken dell'americana Payward Inc., meglio potrebbe andare con la bulgara btc-e, o la tedesca bitcoin.de che almeno sono in Europa, ma non è pensabile legare una legge a questi servizi.
Ancora più caotica la situazione se, come accennato alla fine della proposta, tale emendamento riguarda non solo i bitcoin ma le decine di crittovalute esistenti e future.

Transazioni o pagamenti?

L'emendamento prima parla di "transazioni", e poi di "operazioni di pagamento effettuate tramite Bitcoin o altre crittovalute". Andrebbe chiarito se una transazione viene intesa ai fini di questa legge sempre come operazione di pagamento. E come vanno considerati i soggetti coinvolti.
Se io ho due o più wallet (situazione abbastanza normale), ad esempio uno su un tablet, uno su un servizio on line, uno su un exchange, etc. e trasferisco bitcoin da un mio wallet ad un altro mio wallet, faccio una transazione ma non un pagamento.
Se faccio del mining, posso ricevere bitcoin, questo va considerato un pagamento?
Se sto sviluppando una applicazione o un servizio che si basa sui bitcoin, e trasferisco a uno o più wallet dei bitcoin, sto facendo transazioni ma non pagamenti.
E poi quando si parla di "transazioni" si intende quelle registrate nel block chain?
Perché se regalo una chiave privata a qualcuno, stampata ad esempio su un paper wallet, non sto  facendo una transazione, sto semplicemente regalando un wallet nel quale possono esserci dei bitcoin, che sono stati depositati in un momento diverso da quello nel quale avviene fisicamente il trasferimento; deposito di bitcoin che può anche essere stato fatto da persone diverse da quelle che regalano il paper wallet.
Quindi non necessariamente il trasferimento del possesso dei bitcoin (o del wallet) corrisponde alle transazioni effettuate con i bitcoin.

Identificazione univoca del titolare effettivo

Il tema precedentemente discusso apre enormi punti interrogativi su quello che alla fine sembra essere l'unico vero obbiettivo di questo emendamento: identificare il titolare della crittovaluta.
Il titolare "effettivo". Chi possiede il bitcoin? Premesso che il bitcoin non esiste come entità, ma è solo un totale scritto nel grande libro contabile dei bitcoin che è la block chain, potremo comunque affermare con buona approssimazione che i titolari dei bitcoin sono coloro che conoscono le chiavi private dei relativi wallet, e tramite tali chiavi private hanno la capacità di effettuare transazioni di trasferimento da questi wallet verso altri wallet.
Inoltre è possibile avere degli "intermediari" che detengono i bitcoin per noi. Ad esempio quando si opera con gli exchange, si ha un account su questi servizi ma non si possiede una chiave privata del wallet dove vengono depositati i nostri bitcoin.
3-quater.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le modalità di identificazione univoca del titolare effettivo di Bitcoin e delle crittovalute.
Quindi secondo la proposta il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia dovranno spiegare con quale modalità si identifica univocamente il titolare effettivo dei bitcoin e delle crittovalute.
E, sembrerebbe di capire, tale identificazione deve avvenire solo nel caso si compia una transazione in valore superiore ai 1000 euro.
Compito a dir poco arduo.
Bisognerà monitorare tutte le transazioni che avvengono nel mondo con le crittovalute, e di queste analizzare quali devono essere considerate ai fini di tale decreto? 

Territorialità

Un problema fondamentale sul quale spesso si inciampa quando si tenta di normare Internet è quello della territorialità, e conseguentemente la giurisdizione, e questo vale ancora di più per i bitcoin.
La proposta non fa nessun riferimento al territorio italiano. Dobbiamo darlo per scontato?
Poiché i bitcoin e le altre criptovalute sono di tipo peer to peer, non avrebbe nessun senso parlare di "transazioni che avvengono sul territorio italiano", le registrazioni delle transazioni avvengono e vengono replicate tutte in tutto il mondo su chiunque abbia la blockchain.
Tale legge va quindi applicata se il titolare è un cittadino residente in Italia? O se si trova in territorio italiano al momento della transazione? E riguarda il titolare che trasferisce o che riceve i bitcoin?

Valuta, commodity, mezzo di scambio

Nella discussione in corso relativamente al fatto se i bitcoin possano considerarsi una valuta o una commodity, l'emendamento assume questa definizione:
«ai sensi delle presente legge è definita "Bitcoin" la crittovaluta elettronica complementare utilizzata a mezzo di scambio senza finalità di riserva di valore sulle reti di comunicazione elettronica»
Siamo sicuri che questa possa essere una definizione adatta ai bitcoin?
Coindesk nel suo articolo sull'emendamento commenta in tal modo: "tale cambiamento potrebbe essere visto come manna per i bitcoin, in quanto porrebbe in Italia i bitcoin sullo stesso piano giuridico del denaro contante"

Questo decreto in definitiva sembra non dare nessuna soluzione ma dare solo problemi non soltanto agli utenti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia, ma anche al citato articolo 7 del D.L. 21 Novembre 2007, n.231 in materia di antiriciclaggio.

Commenti

  1. ti dimentichi un ultimo fatto importante quanto la territorialità: le transazioni in bitcoin sono istantanee e praticamente gratis, quindi virtualmente tra spedire due pezzi da 500 euro e uno da 1000 non cambia nulla, quindi al più si dovrebbe dare un massimale sul flusso di transazione non sull'entità dei singoli pagamenti...e comunque rimane il problema che se non si collegano tutti gli utenti a ogni singolo account non si potrà mai avere chiarezza.....è lo stesso prolema dei soldi che fuggono nei paradisi fiscali, con la differenza che qui a breve TUTTI i soldi non solo quelli dei milionari fuggiranno su internet senza che questi imbecilli neanche abbiano il tempo di rendersene conto :D

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